(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 21 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 124/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016, n. 23; Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994); Considerato quanto segue: 1. L'art. 14 della legge n. 157/1992 prevede che le regioni, con apposite norme, provvedano alla ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia «di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e definiti da confini naturali»; e' pertanto necessario provvedere a tale ripartizione tenendo conto delle peculiarita' e caratteristiche del territorio regionale; 2. In particolare, sono di seguito riportate le motivazioni della ripartizione territoriale articolate per ciascun ambito: Il territorio della Provincia di Arezzo viene suddiviso in due ambiti territoriali di caccia (ATC): «ATC Valtiberina» avente superficie totale pari a 67.326 ettari e superficie agroforestale (SAF) pari a 64.468, con 1.216 cacciatori aventi residenza in tale territorio e «ATC Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino» con superficie totale di 253.422 ettari, SAF pari a 234.661 ettari e 8.835 cacciatori residenti. L'ATC Valtiberina manifesta una elevata omogeneita' ambientale, rappresentando al suo interno una valle interna appenninica solcata dal fiume Tevere inclusa tra i crinali appenninici circostanti al Monte Fumaiolo. L'area e' omogenea sia dal punto di vista faunistico, comprendendo le specie tipiche appenniniche, sia sociale, essendo questo ATC gestito in forma unitaria da oltre venti anni. L'ATC Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino, che si origina dalla fusione di due precedenti ATC, presenta una sensibile differenziazione ambientale passando dalla pianura della Valdichiana e dai fondovalle dell'alto Valdarno alle foreste appenniniche riferibili al Castanetum e Fagetum delle foreste della valle del Casentino e del Pratomagno. Nei dintorni di Arezzo risiedono le maggiori attivita' antropiche con una porzione di territorio assai urbanizzato. L'ATC e' delimitato a nord ed est dal crinale appenninico spartiacque tra Toscana e Romagna, a sud est dalla Valdichiana, a ovest dai Monti del Chianti. La componente faunistica rispecchia le tipologie ambientali incluse; Il territorio della Provincia di Siena viene diviso in due ATC: «Siena nord» con superficie totale di ettari 227.757 di cui 215.204 di SAF e 5.728 cacciatori residenti e «Siena sud» con 154.406 ettari di superficie totale e ettari 145.070 di SAF con 2.828 cacciatori residenti. L'ATC di Siena nord appare compreso tra i Monti del Chianti sino al torrente Orcia nei pressi di Montalcino, l'area della citta' di Siena, la Montagnola senese e le Colline Metallifere. L'ATC Siena sud e' invece incluso tra il lago di Chiusi, la Val d'Orcia, la Valdichiana senese e l'Amiata. Entrambi gli ATC manifestano una omogenea rappresentazione delle caratteristiche ambientali, floristiche e faunistiche della campagna senese, con una maggiore preponderanza delle aree forestali nell'ATC meridionale, ove si colloca il massiccio del Monte Amiata. I due ATC derivano dalla fusione dei tre ATC preesistenti alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia); I territori della Citta' metropolitana di Firenze e della Provincia di Prato sono accomunati ed inclusi complessivamente in due ATC: l'ATC «Firenze nord» e l'ATC «Firenze sud». L'ATC «Firenze nord» include completamente la provincia di Prato e consta di una superficie totale di 209.287 ettari e di una SAF pari a 178.484 ettari. In tale ATC, che include la citta' di Firenze, sono residenti 10.595 cacciatori. L'ATC «Firenze sud» ha una superficie totale di 166.039 ettari, di cui 148.042 di SAF e vi sono 9.115 cacciatori residenti. Il confine tra i due ATC e' quasi interamente dato dal corso dell'Arno, salvo due porzioni: a est dove il confine dell'ATC Firenze sud si attesta sul crinale del Pratomagno e, a ovest, ove esso include i comuni facenti parte, assieme a quelli della limitrofa provincia di Pistoia, dell'area umida del Padule di Fucecchio; Il territorio della Provincia di Grosseto viene distinto in due ATC: «Grosseto nord» con una superficie di ettari 148.857 e una SAF di 141.767 con 2.825 cacciatori residenti, e «Grosseto sud», con una superficie totale di ettari 326.207 e una SAF pari a 307.368 ettari, con 6.671 cacciatori residenti. L'ATC Grosseto nord e' incluso tra le Colline Metallifere e l'area costiera del golfo di Follonica. L'ATC Grosseto sud e' compreso tra la costa grossetana a sud di Castiglione della Pescaia, i Monti dell'Uccellina e l'Amiata. Entrambi gli ATC manifestano una omogenea rappresentazione delle caratteristiche ambientali, floristiche e faunistiche della campagna grossetana, con una maggiore preponderanza delle aree forestali nell'ATC meridionale, ove si colloca il massiccio del Monte Amiata. I due ATC derivano dalla fusione dei tre ATC pre-esistenti alla legge regionale n. 88/2014; La Provincia di Livorno viene suddivisa in due ATC: «ATC Livorno», avente superficie totale di 94.890 ettari, una SAF di 82.043 ettari e 5.768 cacciatori residenti e «ATC Arcipelago toscano», con una superficie di 26.332, una SAF di 23.158 ettari e soli 443 cacciatori residenti. La scelta per tale provincia e' obbligata, risultando i due ATC differenziati tra loro per confini naturali, tipologie ambientali e faunistiche e tradizioni sociali. Gran parte dell'ATC Arcipelago toscano (comprendente l'Isola d'Elba, Pianosa, e le altre isole dell'arcipelago toscano ad eccezione del Giglio) e' incluso entro l'omonimo Parco Nazionale; Il territorio della Provincia di Lucca, dal punto di vista ambientale, e' costituito da una porzione montana (Appennino e Apuane) caratterizzata da ambienti prevalentemente forestali, da una limitata porzione collinare e dalla piana del fiume Serchio, che si estende fino al mare. Rispetto alla superficie agro-forestale teoricamente disponibile per la caccia, una parte consistente del territorio dell'ATC risulta inibita all'attivita' venatoria, per la presenza di circa 34.000 ettari posti in aree protette e istituti faunistici pubblici, che precludono l'attivita' sul 22,5 per cento dell'ambito; Nonostante le diverse caratteristiche territoriali, e' opportuno costituire un ATC denominato «ATC Lucca» in quanto tale ambito e' racchiuso in confini naturali e caratterizzato dalla presenza di una comunita' locale idonea a gestire correttamente il territorio nel rispetto delle sue peculiarita'; Il territorio della Provincia di Pistoia e' caratterizzato da una elevata antropizzazione e urbanizzazione specie nella porzione planiziaria. Rispetto ad una superficie agro-silvo-pastorale di complessivi 85.041 ettari, si riscontra una condizione di difficolta'/impossibilita' a svolgere l'attivita' di caccia su oltre il 40 per cento della superficie. La porzione non cacciabile riguarda sia la presenza di una elevata percentuale di aree protette e aree demaniali a divieto, concentrata nella dorsale appenninica, sia la presenza di un'area protetta nel Padule di Fucecchio e diversi istituti a divieto di caccia quali le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e le zone di rispetto venatorio (ZRV). Una parte importante del territorio residuo e' caratterizzata dalla presenza di colture intensive ove non e' praticamente consentito l'esercizio venatorio, quali i vivai della piana pistoiese e le porzioni floro-vivaistiche della piana di Pescia; e' pertanto opportuno costituire su questo territorio un ATC denominato «ATC Pistoia», racchiuso nei confini naturali del crinale appenninico a nord e del Montalbano a sud, comprendente porzioni di territorio caratteristiche della fascia appenninica, con ambienti prevalentemente forestali, porzioni collinari della fascia pedemontana e l'area di pianura contenente anche porzioni di territorio del Padule di Fucecchio. Nonostante la differenziazione ambientale, la dimensione dell'ambito consente alla comunita' locale, che in tale territorio e' insediata, di gestire correttamente, attraverso gli organi direttivi, le risorse faunistiche, come peraltro gia' sperimentato da oltre venti anni; Il territorio della Provincia di Massa-Carrara e' costituito da una porzione montana, afferente alla valle della Lunigiana e da una porzione pedemontana e litoranea, queste ultime diffusamente antropizzate. Le aree a divieto di caccia rappresentano il 22,66 per cento del territorio agro-forestale e comunque la superficie complessiva cacciabile e' ulteriormente ridotta al 75 per cento del totale, tenendo presente che la zona costiera, per la forte antropizzazione, e' cacciabile solo in parti assai limitate. La dimensione ristretta dell'area, delimitata dai confini naturali sopra indicati, rende opportuno costituire un unico ATC, denominato «ATC Massa», anche alla luce del fatto che storicamente su questo territorio le risorse faunistiche sono state gestite efficacemente in modo unitario dal 1995; Il territorio della Provincia di Pisa viene suddiviso in due ATC: ATC «Pisa ovest» e ATC «Pisa est». I due ATC sono omogenei per quanto riguarda la rappresentazione, in ciascuno di essi, di tutte le categorie ambientali presenti in tale comprensorio, essendo disposti parallelamente, con dimensione principale nord-sud e dividendo in modo quasi eguale la provincia in un ATC occidentale e uno orientale. La superficie dell'ATC «Pisa ovest» e' complessivamente pari ad ettari 138.206, di cui 128.510 di SAF e 35.569 ettari inclusi in aree a divieto di caccia. La superficie dell'ATC «Pisa est» e' complessivamente pari a ettari 101.748, di cui 93.852 di SAF e 52.929 ettari inclusi in aree a divieto di caccia. In entrambi gli ATC pisani, procedendo da nord verso sud, si riscontrano omogeneamente: le aree di macchia mediterranea e di gariga dei Monti Pisani, la pianura alluvionale dell'Arno, le colline pisane ricche di coltivazioni oleo-viticole e poi, scendendo verso meridione, le tipologie ambientali tipiche delle foreste mediterranee (nei versanti a ovest) e i boschi di latifoglie decidue degli orizzonti del Lauretum e Castanetum della Val di Cecina. In entrambi gli ATC si ritrovano, in funzione del tipo di habitat prevalente, paralleli popolamenti faunistici, con la predominanza delle specie avicole delle aree aperte e di quelle legate agli ambienti umidi a nord e degli ungulati scendendo verso sud nelle aree maggiormente forestali. I confini dei due ATC sono quelli storicamente dati alla provincia di Pisa, comprendendo, a nord, l'intera conca fluviale dell'Arno e, a sud, il bacino del fiume Cecina. I cacciatori residenti sono 5.303 nell'ATC occidentale e 3.731 nell'ATC orientale. La suddivisione proposta dei due ATC appare congrua rispetto alla tradizione di gestione dei cacciatori e agricoltori locali degli ultimi vent'anni, rispecchiando fedelmente i confini presenti prima della legge regionale n. 88/2014; 3. Per ottimizzare e razionalizzare le procedure che gli ATC, nell'ambito delle funzioni pubbliche loro attribuite, svolgono per l'acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi professionali, e' necessario prevedere l'accentramento in un unico ufficio delle procedure di importo superiore a 5.000,00 euro e attribuire le funzioni di vigilanza e controllo alla Giunta regionale, abrogando la Commissione regionale di controllo sull'attivita' degli ATC; 4. Al fine di disciplinare la chiusura della gestione commissariale dagli ATC prevista dalla legge regionale n. 39/2016 e il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere, agli ambiti istituiti con la presente legge e' necessario prevedere disposizioni transitorie; 5. Al fine di concludere la gestione commissariale introdotta con la legge regionale n. 39/2016, e' necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge; Art. 1 Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1994 1. L'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC)). - 1. Nel territorio agro-silvo-pastorale della Toscana, l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC individuati nell'allegato A. 2. L'allegato A e' modificato con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui gli ATC siano modificati a seguito della istituzione di nuovi comuni e i territori ricadono nello stesso ATC, negli altri casi l'allegato A e' modificato con la legge regionale di istituzione del nuovo comune. 3. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26.».